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News 18 Gennaio 2024

Comunicato stampa sulla sentenza TAR del 17 gennaio

Con la sentenza n. 863 del 17 gennaio 2024, il TAR ha accolto parzialmente il ricorso proposto da uno dei candidati alla procedura di selezione per l’ammissione, con il TOLC-MED, ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico di medicina e chirurgia, odontoiatria e protesi dentaria e medicina veterinaria, disciplinata dal Decreto Ministeriale n. 1107/2022.

Il Collegio ha ratificato l’operato della Pubblica Amministrazione quanto alla costruzione del modello di accesso ai corsi di laurea, affermando in modo netto che “Dev’essere chiaro, peraltro, che il Collegio non intende censurare né il fatto in sé della sottoposizione ai candidati di prove diverse, né la scelta di avvalersi, in generale, di meccanismi di equalizzazione (o di altro tipo) volti ad assicurare, nell’ambito di procedure siffatte, un’effettiva parità di trattamento tra i candidati”.

Il TOLC-MED, come noto, si fonda sulla somministrazione di prove diverse la cui omogeneità, in termini di difficoltà, è stata assicurata dalle commissioni di esperti a tal fine nominate. I punteggi conseguiti sulla base di tali prove sono stati “cesellati” con l’attribuzione di un valore, ossia il coefficiente di equalizzazione, previsto al fine di misurare statisticamente la difficoltà di ciascuna prova, così da garantire scientificamente la par condicio tra i candidati.

Tuttavia, senza muovere critiche all’architettura del TOLC-MED – così confermando anche la correttezza della predisposizione dei test –  contestualmente il Giudice, confondendo peraltro il concetto di omogeneità con quello di identicità, ha censurato uno dei corollari del modello di accesso ovverosia la sussistenza di un minimo scarto quanto al livello di difficoltà delle prove, fisiologico in ragione del fatto che si trattava di prove diverse, pur dando atto che le prove stesse erano state predisposte con criteri che assicuravano l’omogeneità ex ante.

Limitatamente a questo ultimo profilo, il TAR ha annullato il D.M. n. 1107/2022 e il D.D. n. 1925/2022 del MUR, nonché i bandi degli atenei e la graduatoria unica nazionale, ma modulando gli effetti dell’annullamento, anche in ragione del fatto che ha ritenuto di non poter disporre la totale caducazione di tutti gli atti esecutivi.

Pertanto, il Collegio ha escluso l’ammissione in soprannumero richiesta da parte ricorrente, non sussistendo un nesso di implicazione diretta tra l’adozione del meccanismo di equalizzazione e la mancata ammissione ai corsi, altresì escludendo ogni possibilità di riedizione della prova (pure richiesta da parte ricorrente), in ragione di una inevitabile sovrapposizione con le prove destinate alla formazione del contingente del nuovo anno accademico. Infine, il TAR ha fatto salve le immatricolazioni avvenute o in corso di perfezionamento, nonché gli scorrimenti in atto, escludendo quindi quelli futuri.

In definitiva, la parte ricorrente non riceve alcuna utilità dalla sentenza (ciò che, come ampiamente noto, normalmente comporta una carenza di interesse), i candidati immatricolati non ricevono alcun effetto negativo e la sentenza si presenta alquanto “anomala”, anche in ragione della evidente contraddittorietà della motivazione.

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